Art. 4 
 
 
    1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su carta da bollo, dovra' essere presentata,  entro  il  12  novembre
2012, alla Corte di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, D.P.R.  10
aprile 1990, n. 101. 
    2) Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di  cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. 
    3) Nelle domande  dovranno  essere  indicate  le  cinque  materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a). 
    4) Le domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dai  seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62): 
      a) diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o  copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato  dalla
competente autorita' scolastica attestante  l'avvenuto  conseguimento
della laurea; 
      b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e
degli artt. 9 del D.P.R. 10 aprile  1990,  n.  101,  come  sostituito
dall'art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del  D.P.R.  10  aprile
1990, n. 101, nonche' dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    Dovra' essere altresi' allegata la ricevuta della tassa  di  euro
12,91  (dodici/novantuno)  per  l'ammissione   agli   esami   versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca  o
ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando  per
tributo, la voce  729/T.  Allo  scopo  si  precisa  che  per  «Codice
Ufficio» si intende quello dell'Ufficio  delle  Entrate  relativo  al
domicilio fiscale del candidato. 
    5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art.  46
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445  (autocertificazione)  limitatamente
alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza. 
    6) I candidati hanno facolta' di produrre dopo  la  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre  i
venti giorni (21 novembre  2012)  precedenti  a  quello  fissato  per
l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett.  b)
del presente articolo. 
    Il  termine  perentorio  di  cui  sopra  sara'  da   considerarsi
osservato solo se il certificato perverra' - e  non  sara'  meramente
spedito - alle Corti di Appello entro il termine stesso, al  fine  di
consentire  alle  commissioni  il  rispetto  del   termine   previsto
dall'art. 17 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. 
    7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art.  18,
comma  secondo,  del  R.D.L.  27  novembre  1933,  n.  1578   debbono
presentare, in luogo del documento di  cui  al  n.  4  lett.  b)  del
presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale
hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto. 
    8) Per coloro che abbiano ricoperto la  carica  di  vice  pretori
onorari, per i vice procuratori onorari e per i  giudici  onorari  di
tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze  pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.