Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata che  non  siano  in
servizio alla data del 3 dicembre 2012. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1 e' effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma  1,
lettera c), mediante visita  medica  preliminare,  comprensiva  degli
esami specialistici, presso il  Centro  di  reclutamento,  via  delle
Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui  all'art.
15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla  visita  medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 2,  lettera  a),  al  momento  della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    6. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere: 
    a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, qualora  ufficiali
in       ferma       prefissata       ausiliari       del       ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
    b)  la  prova  orale,  qualora  ufficiali  in  ferma   prefissata
ausiliari del ruolo speciale. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.