Art. 17 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  risultati   idonei   alla   prova   scritta   e
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, laddove sostenuto, sono
tenuti  a  presentarsi,  per   essere   sottoposti   all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale  in  servizio  permanente
del  «ruolo  speciale»,  secondo  il  calendario  e  presso  la  sede
comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 6 ovvero secondo le
modalita'  notificate  al  termine  dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    Non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  attitudinale
gli ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di finanza e tende a verificare  il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
    a) test intellettivi, per valutare la capacita' di ragionamento; 
    b) test di personalita' e questionario biografico, per  acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di  vita
passata e presente; 
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test. 
    4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono  ammessi
a sostenere la prova orale, mentre i  non  idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    6. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 10.