Art. 18 Prova orale 1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui all'allegato 3. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente un punto di merito da zero a trenta. 4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i concorrenti che riportano la votazione minima di diciotto. 6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente nelle prove facoltative di cui all'art. 19. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.