Art. 20 Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli articoli 10 (se effettuata), 11, 14, 17 e 18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati alla prova preliminare (se effettuata), all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, alla prova orale ed all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del relativo calendario. 3. Le istanze, inviate presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, ufficio concorsi, sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, devono essere anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al numero 830/2365 (linea interpolizie). Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento. 4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.