Art. 5 Istruttoria della domanda 1. Il reparto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo. 2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse: a) per gli ufficiali, al reparto detentore del primo esemplare del libretto personale dell'interessato; b) per i militari appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, al: 1) Comando regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando interregionale alla sede; 2) Quartier generale, relativamente al personale in forza al Comando generale e al Centro logistico; 3) Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli istituti di istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 4) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei reparti speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 5) Reparto tecnico logistico amministrativo navale o Reparto tecnico logistico amministrativo aereo, secondo il comando di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando aeronavale centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti. 3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresi', comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento: a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2 da parte dei partecipanti al concorso; b) i nominativi degli ufficiali in ferma prefissata che, concorso durante, siano collocati in congedo o cancellati dal relativo ruolo; c) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante, siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro.