Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di reclutamento provvede a richiedere  ai  competenti  reparti
del Corpo la seguente documentazione relativa ai candidati  risultati
idonei alla prova scritta: 
    a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla data di
scadenza di presentazione delle domande di  partecipazione,  libretto
personale e stato di servizio, aggiornati alla predetta data; 
    b) per  gli  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
appuntati  e  finanzieri,  originale  o  copia  autentica  -  sezione
matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare, aggiornato alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso,  e  della  cartella  personale   della   documentazione
caratteristica; 
    c) per tutti i militari in servizio: 
    1) uno dei prescritti documenti caratteristici avente  come  data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della  domanda
di partecipazione; 
    2) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che
gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  unico
matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. Inoltre, il Centro di reclutamento provvede  a  richiedere  la
seguente documentazione relativa agli ufficiali in  ferma  prefissata
idonei alla prova scritta: 
    a) il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 2; 
    b) per i soli aspiranti in congedo ovvero cancellati dal relativo
ruolo: 
    1) libretto personale e stato di servizio, aggiornati  alla  data
di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla  dichiarazione
di completezza di cui al comma 1,  lettera  c),  punto  2).  Per  gli
ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo o  cancellati  dal
relativo ruolo dopo  la  data  di  scadenza  di  presentazione  delle
domande di partecipazione, si provvede ai sensi del comma 1,  lettera
a); 
    2) dichiarazione del casellario giudiziale.