Art. 7 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
    I  concorrenti  che  abbiano  superato  le  prove,  dovranno  far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni
quindici decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto  le  prove  stesse,  una   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione, attestante il possesso dei titoli  di  preferenza,  a
parita' di  valutazione,  gia'  indicati  nella  domanda,  dal  quale
risulti, altresi', il possesso del requisito alla  data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei  casi  in  cui  le
pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano  disporre
facendo richiesta ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  su
indicazione del candidato. 
    I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella  domanda  di
partecipazione e non successivamente con le modalita' sopra  esposte,
non saranno considerati utili ai fini della graduatoria. 
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono: 
    1) gli insigniti di medaglia al valore militare 
    2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti 
    3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra 
    4) mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato 
    5) orfani di guerra 
    6) orfani dei caduti per fatto di guerra 
    7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 
    8) feriti in combattimento 
    9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione  speciale
di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa 
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti 
    11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra 
    12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato 
    13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra 
    14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra 
    15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato 
    16)  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti 
    17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  o  servizio
senza  demerito,  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso 
    18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a carico 
    19) invalidi e mutilati civili 
    20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati   senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto  che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio,  o  servizio   senza
demerito, nelle amministrazioni pubbliche; 
    c) dalla minore eta'.