Art. 4 
 
 
                                Oneri 
 
 
    1. Ai  componenti  della  Commissione  di  cui  all'art.  2,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28  dicembre
1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio
ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano  a
carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul capitolo n. 3125, p.g. 3, "Spese per il funzionamento -compresi i
gettoni di presenza, i compensi ai  componenti  e  le  indennita'  di
missione ed  il  rimborso  spese  di  trasporto  ai  membri  estranei
all'amministrazione  della  salute  -   di   consigli,   comitati   e
commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione
"Ricerca e innovazione" - Programma "Ricerca  per  il  settore  della
sanita' pubblica" -  "Funzionamento"  -  C.D.R.  "Dipartimento  della
sanita' pubblica e dell'innovazione" dello stato di previsione  della
spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2012. 
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 8 agosto 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi