Art. 12 Recesso Durante i primi due mesi di attivita' ciascuna delle parti puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso ne' indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, e' tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al Ricercatore per il periodo di preavviso non lavorato.