Art. 13 Ritiro di documenti e pubblicazioni I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta e a proprie spese, alla restituzione da parte dell'Universita' delle pubblicazioni e dei documenti presentati decorso il termine di 150 giorni dal decreto di approvazione degli atti e comunque non oltre 6 mesi dall'approvazione degli stessi. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta data, il Dipartimento disporra' della documentazione secondo le proprie esigenze senza alcuna responsabilita' in merito alla conservazione del materiale.