Art. 13 
 
 
                 Ritiro di documenti e pubblicazioni 
 
 
    I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta e  a  proprie
spese,   alla   restituzione   da   parte   dell'Universita'    delle
pubblicazioni e dei documenti presentati decorso il  termine  di  150
giorni dal decreto di approvazione degli atti e comunque non oltre  6
mesi  dall'approvazione  degli  stessi.   Tale   restituzione   sara'
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso il termine di
6  mesi  dalla  suddetta  data,  il  Dipartimento   disporra'   della
documentazione   secondo   le   proprie   esigenze    senza    alcuna
responsabilita' in merito alla conservazione del materiale.