Art. 9 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
 
    Il contratto di cui al presente bando non e' cumulabile  ne'  con
analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie e/o strutture
scientifiche private, ne' con la borsa di Dottorato di  ricerca,  ne'
con assegni o borse di ricerca post-lauream. 
    Per  le  attivita'  compatibili,  si  applica  la  normativa  dei
Ricercatori di ruolo  confermati  a  tempo  pieno,  di  cui  al  D.L.
02/03/1987 n. 57 convertito in Legge 158/1987.