Art. 9 Divieto di cumulo Il contratto di cui al presente bando non e' cumulabile ne' con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie e/o strutture scientifiche private, ne' con la borsa di Dottorato di ricerca, ne' con assegni o borse di ricerca post-lauream. Per le attivita' compatibili, si applica la normativa dei Ricercatori di ruolo confermati a tempo pieno, di cui al D.L. 02/03/1987 n. 57 convertito in Legge 158/1987.