Art. 6 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni  riportate  nella  prova  scritta,  nella
prova orale e nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese
nel corso della prova scritta e della prova orale di cui all'art. 4. 
    Le  Commissioni  di  cui  all'art.  4  compilano  le   rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo in ciascuno dei concorsi. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito e a eventuali  titoli  di  preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di  coprire  in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con  altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta'  di  utilizzare
le graduatorie finali dei concorsi  entro  due  anni  dalle  date  di
approvazione delle stesse. 
    Le  graduatorie  finali  sono  pubblicate   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.