Art. 14 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7. 
    2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto  di
merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  30
gennaio 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it
e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico  della  Guardia
di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5: 
      a)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 17, se  ufficiali  in  ferma  prefissata
ausiliari del ruolo speciale del Corpo in servizio; 
      b) per l'effettuazione della prova orale di cui all'art. 18, se
ufficiali    in    ferma    prefissata    ausiliari     del     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo in servizio; 
      c)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 15, in tutti gli altri  casi  sopra  non
disciplinati. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.