Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva  degli
esami specialistici, presso il  Centro  di  Reclutamento,  via  delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui all'art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta  di  ammissione  alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1,  lettera  a),  al  momento  della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    3. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    4. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    5. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    6.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono convocati: 
      a)  per  sostenere  la  prova  orale,  se  ufficiali  in  ferma
prefissata ausiliari del ruolo  tecnico-logistico-amministrativo  del
Corpo; 
      b) per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, in tutti gli
altri casi. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
    9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui all'art. 16, comma 15. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata. 
    10. Gli ufficiali del Corpo in servizio alla data del 31  gennaio
2013   non   sono    sottoposti    all'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica.