Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui all'art. 16, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle. 3. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. 4. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 5. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 7. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono convocati: a) per sostenere la prova orale, se ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo; b) per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, in tutti gli altri casi. 8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui all'art. 16, comma 15. In tali casi, per l'attribuzione del profilo sanitario e del giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata. 10. Gli ufficiali del Corpo in servizio alla data del 31 gennaio 2013 non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.