Art. 20 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli e' effettuata  nei  confronti  degli
aspiranti risultati idonei alla  prova  orale  di  cui  all'art.  18,
secondo i criteri di cui al presente articolo. 
    2. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
integrata a norma del comma 2  dello  stesso  art.  7,  procede  alla
valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme  dei  titoli
di  ciascun  candidato  non  puo'  essere  attribuito  un   punteggio
complessivo superiore a 15, cosi' ripartito: 
      a)  attivita'  professionale  svolta  nell'ambito  delle  Forze
armate o Corpi armati dello Stato dopo la  laurea  e  attinente  alla
specialita' per cui si concorre: fino ad un massimo di punti 2,50; 
      b) attivita' professionale svolta presso strutture pubbliche  o
private dopo la laurea  e  attinente  alla  specialita'  per  cui  si
concorre: fino a un massimo di punti 2,50; 
      c) servizio prestato presso il Corpo della Guardia di  finanza,
quale ufficiale in ferma prefissata, solo per i candidati ai posti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a un massimo di punti 1,50; 
      d) fino ad un massimo di punti 4,50 in relazione  al  voto  del
diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale  o  titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue: 
 
    

1)   110 e lode   4,50
2)   110          4,40
3)   109          4,30
4)   108          4,20
5)   107          4,10
6)   106          4,00
7)   105          3,90
8)   104          3,80
9)   103          3,70
10)  102          3,60
11)  101          3,50
12)  100          3,40
13)  99           3,30
14)  98           3,20
15)  97           3,10
16)  96           3,00
17)  95           2,90
18)  94           2,80
19)  93           2,70
20)  92           2,60
21)  91           2,50
22)  90           2,40
23)  89           2,30
24)  88           2,20
25)  87           2,10
26)  86           2,00
27)  85           1,90
28)  84           1,80
29)  83           1,70
30)  82           1,60
31)  81           1,50
32)  80           1,40
33)  79           1,30
34)  78           1,20
35)  77           1,10
36)  76           1,00
37)  75           0,90
38)  74           0,80
39)  73           0,70
40)  72           0,60
41)  71           0,50
42)  70           0,40
43)  69           0,30
44)  68           0,20
45)  67           0,10

    
 
    Per i voti di laurea pari a 66 e in caso  di  omessa  indicazione
del voto stesso, al candidato non e' attribuito alcun punteggio. 
    Qualora il candidato e' in possesso di  piu'  titoli  di  studio,
compresi tra  quelli  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e'  preso  in
considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito  con  il
punteggio piu' favorevole; 
      e) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo  di
studio richiesto per  la  partecipazione  al  concorso:  fino  ad  un
massimo di punti 3,00. 
    Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior  punteggio
a quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo; 
      f) pubblicazioni a  stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti  allo  specifico  indirizzo  professionale  e   che   siano
riportate in riviste specializzate,  con  esclusione  delle  tesi  di
laurea o  di  specializzazione.  Quelle  prodotte  in  collaborazione
saranno valutate solo laddove sia possibile scindere  ed  individuare
l'apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 1,00. 
    3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla  data
di scadenza del termine previsto per la presentazione  della  domanda
di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero  la  certificazione
che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 6. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    5. Prima dell'effettuazione  della  valutazione  dei  titoli,  la
competente sottocommissione fissa in  apposito  atto  i  criteri  cui
attenersi.