Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. I reparti di cui all'art. 5, comma 2, trasmettono al Centro di
Reclutamento, entro  i  termini  e  con  le  modalita'  stabilite  da
quest'ultimo, esclusivamente per i candidati in  servizio  nel  Corpo
della Guardia di finanza risultati idonei  alla  predetta  prova,  la
seguente documentazione, aggiornata alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso: 
      a) per gli ufficiali, originale o copia autentica del  libretto
personale e dello stato di servizio; 
      b) per gli appartenenti  ai  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
appuntati  e  finanzieri,  originale  o  copia  autentica  -  sezione
matricola  Re.T.L.A.  -  del  foglio  matricolare  e  della  cartella
personale della documentazione caratteristica. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare (D.U.M.)", la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri  candidati  risultati
idonei alla suddetta prova, provvede, tramite  i  Comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    3.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  devono
presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento  della  Guardia
di  finanza,  entro  dieci  giorni  dalla   data   di   pubblicazione
dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'art. 14, comma
5: 
      a) i certificati,  rilasciati  dalle  competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4; 
      b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 20; 
      c) la documentazione probatoria attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito di cui all'art. 20 indicati nella  domanda  di
partecipazione,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,   nei   casi
previsti dalla legge. 
    L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine comporta l'archiviazione della documentazione inviata. 
    4. La documentazione di cui al comma 3 si considera  prodotta  in
tempo utile anche se spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il  timbro
a data dell'ufficio postale accettante. 
    5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al Centro  di  Reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.