Art. 5 Commissione esaminatrice La Commissione per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' costituita e nominate secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione esaminatrice attribuisce ad ogni candidato fino ad un massimo di 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Al termine delle prove d'esame la Commissione redige una graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, escludendo i candidati che abbiano riportato un punteggio complessivo inferiore a 64/120. La Commissione e' tenuta a graduare tutti i candidati con punteggio differenziato, cosi' da evitare situazioni di merito ex aequo. Nella eventualita' che i risultati delle prove scritte e orali determinino una situazione di ex aequo la Commissione prendera' in considerazione il punteggio di laurea e in caso di ulteriore parita' la minore eta' anagrafica. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del Dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Le graduatorie e i nominativi degli ammessi ai corsi di dottorato saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unirc.it/ricerca/dottorati_esami.php . Non saranno attivate da parte di questa Universita' altre forme di avviso.