Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La Commissione per gli esami di ammissione al corso di  dottorato
di ricerca sara' costituita e nominate secondo le procedure  previste
dalla normativa vigente. 
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione esaminatrice
attribuisce ad ogni candidato fino ad un  massimo  di  60  punti  per
ciascuna delle due prove. 
    E' ammesso alla prova orale il  candidato  che  abbia  conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a  42/60.  Al  termine
delle prove d'esame la Commissione redige una graduatoria generale di
merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati  nelle  singole
prove, escludendo i candidati  che  abbiano  riportato  un  punteggio
complessivo inferiore a 64/120. La Commissione e' tenuta  a  graduare
tutti i candidati  con  punteggio  differenziato,  cosi'  da  evitare
situazioni di merito ex aequo. Nella  eventualita'  che  i  risultati
delle prove scritte e orali determinino una situazione di ex aequo la
Commissione prendera' in considerazione il punteggio di laurea  e  in
caso di  ulteriore  parita'  la  minore  eta'  anagrafica.  L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  Commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo del Dipartimento presso cui  si
e' svolta la prova. 
    Le graduatorie e i nominativi degli ammessi ai corsi di dottorato
saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo
al                        seguente                         indirizzo:
http://www.unirc.it/ricerca/dottorati_esami.php . 
    Non saranno attivate da parte di questa Universita'  altre  forme
di avviso.