Art. 6 Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso ai sensi del precedente art. 1 comma 1, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del presente bando. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati con cittadinanza europea secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I candidati ammessi alla frequenza del corso di dottorato senza borsa, coerentemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del presente bando, sono obbligati al pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'iscrizione ai sensi di quanto indicato dal successivo art. 7 lettera b). I candidati ammessi al corso saranno esclusi qualora non esprimano la loro accettazione scritta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce o decadenze degli aventi diritto prima dell'inizio dell'attivita' del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso di rinunzie espresse in forma scritta, dopo i tre mesi successivi all'inizio del corso, non si potra' attingere alla graduatoria generale di merito. I titolari di assegni, che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso, a condizione che il corso di dottorato riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Gli assegnisti sono tenuti a precisare nella domanda di partecipazione al concorso la posizione di assegnista. I candidati dipendenti pubblici o privati sono tenuti a precisare nella domanda di partecipazione la posizione di lavoratore.