Art. 6 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
    I candidati sono ammessi al corso di dottorato  secondo  l'ordine
della graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso ai sensi del precedente art.  1  comma  1,
previo rispetto dei requisiti di ammissione di  cui  all'art.  3  del
presente bando. 
    Le  borse  di  studio  saranno   assegnate   ai   candidati   con
cittadinanza europea secondo l'ordine della  graduatoria,  fino  alla
concorrenza del numero di borse disponibili. I candidati ammessi alla
frequenza del corso di dottorato senza borsa, coerentemente a  quanto
previsto dall'art. 1 comma 1 del presente bando,  sono  obbligati  al
pagamento delle tasse e dei contributi previsti per  l'iscrizione  ai
sensi di quanto indicato dal successivo art. 7 lettera b). 
    I  candidati  ammessi  al  corso  saranno  esclusi  qualora   non
esprimano la loro accettazione scritta entro 15 giorni dalla data  di
pubblicazione  sul  sito  di  Ateneo  dell'esito  del  concorso.   In
corrispondenza di eventuali rinunce o decadenze degli aventi  diritto
prima dell'inizio dell'attivita' del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. Nel  caso  di  rinunzie
espresse in forma scritta, dopo i tre mesi successivi all'inizio  del
corso, non si potra' attingere alla graduatoria generale di merito. I
titolari di assegni, che abbiano  superato  le  prove  d'esame,  sono
ammessi al corso di dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel limite del numero complessivo  dei  posti  messi  a  concorso,  a
condizione  che  il  corso  di  dottorato  riguardi  la  stessa  area
scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono  destinatari
di assegni. 
    Gli  assegnisti  sono  tenuti  a  precisare  nella   domanda   di
partecipazione al concorso la posizione di  assegnista.  I  candidati
dipendenti pubblici o privati sono tenuti a precisare  nella  domanda
di partecipazione la posizione di lavoratore.