Art. 8 Borse di studio Per le borse di studio di cui al presente bando sono cofinanziate dal POR Calabria FSE 2007/2013, per un importo di euro 13.638,47 annui al lordo delle ritenute a carico del percipiente, vengono assegnate ai candidati di cittadinanza europea utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa, per l'intera durata del corso. Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi delle incompatibilita' con: a. lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; b. attivita' di industria e commercio; c. attivita' libero-professionale e di consulenza esterna svolta con caratteristiche di abitualita' e sistematicita'; d. altra attivita' che richieda l'apertura di partita IVA; e. contratti stipulati con l'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria a qualunque titolo. Per i periodi di formazione all'estero, previa autorizzazione, l'importo della borsa e' incrementato del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, a qualsiasi titolo conferite. I titolari di borse di studio di cui al presente articolo conferite dall'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, sono esonerati dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.