Art. 8 
 
                           Borse di studio 
 
    Per le borse di studio di cui al presente bando sono cofinanziate
dal POR Calabria FSE 2007/2013, per  un  importo  di  euro  13.638,47
annui al lordo delle  ritenute  a  carico  del  percipiente,  vengono
assegnate ai candidati di cittadinanza europea utilmente collocati in
graduatoria, secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa,  per
l'intera durata del corso. 
    Le  borse  di  studio  sono  incompatibili,  pena  la   decadenza
dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa  a  decorrere  dal
verificarsi delle incompatibilita' con: 
      a. lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la
possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di lavoro  in
aspettativa senza assegni; 
      b. attivita' di industria e commercio; 
      c.  attivita'  libero-professionale  e  di  consulenza  esterna
svolta con caratteristiche di abitualita' e sistematicita'; 
      d. altra attivita' che richieda l'apertura di partita IVA; 
      e. contratti stipulati con l'Universita' Mediterranea di Reggio
Calabria a qualunque titolo. Per i periodi di formazione  all'estero,
previa autorizzazione, l'importo della borsa e' incrementato del 50%. 
    Le borse di  studio  non  sono  cumulabili  con  altre  borse,  a
qualsiasi titolo conferite. 
    I titolari di  borse  di  studio  di  cui  al  presente  articolo
conferite dall'Universita'  Mediterranea  di  Reggio  Calabria,  sono
esonerati dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e  la
frequenza ai corsi. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta.