Art. 15 Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale 1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta dell'Amministrazione e a pena di decadenza, una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'articolo 2 del presente bando, nonche' la certificazione medica attestante l'idoneita' fisica all'impiego, rilasciata dall'azienda sanitaria locale o da un ufficiale medico. 2. L'inosservanza dei termini prescritti nella presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, nonche' la mancata presentazione al corso di formazione iniziale senza giustificati motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina. 3. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia nominati consiglieri, sono ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con le modalita' di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196 come modificato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221. 4. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.