Art. 15 
 
 
     Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale 
 
 
    1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla data della  richiesta  dell'Amministrazione  e  a
pena di decadenza, una dichiarazione ai sensi  dell'articolo  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 18  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di
cui all'articolo 2 del  presente  bando,  nonche'  la  certificazione
medica  attestante   l'idoneita'   fisica   all'impiego,   rilasciata
dall'azienda sanitaria locale o da un ufficiale medico. 
    2. L'inosservanza  dei  termini  prescritti  nella  presentazione
della dichiarazione di cui al precedente comma,  ovvero  la  mancanza
anche di  uno  solo  dei  requisiti  richiesti,  nonche'  la  mancata
presentazione al corso  di  formazione  iniziale  senza  giustificati
motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina. 
    3.  I  vincitori  del  concorso  per  l'accesso   alla   carriera
prefettizia nominati consiglieri, sono ammessi al corso di formazione
iniziale,  della  durata  di  due  anni,  organizzato  dalla   Scuola
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con le modalita' di  cui
al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196  come  modificato  dal
decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221. 
    4. I consiglieri, ai quali  spettera'  il  trattamento  economico
complessivo secondo la  disciplina  vigente  all'atto  della  nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo  non
inferiore a cinque anni.