Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. Determinano l'esclusione dal concorso: 
    le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita'
diverse da quelle indicate all'articolo  3,  comma  1,  del  presente
bando; 
    le domande presentate dalle quali  non  risulti  il  possesso  di
tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; 
    le domande prive della sottoscrizione autografa. 
    3. L'esclusione dal concorso, per i motivi di cui  al  precedente
comma 2, puo' essere disposta dall'Amministrazione in  ogni  momento,
con provvedimento motivato.