Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. Determinano l'esclusione dal concorso: le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 1, del presente bando; le domande presentate dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande prive della sottoscrizione autografa. 3. L'esclusione dal concorso, per i motivi di cui al precedente comma 2, puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento, con provvedimento motivato.