Art. 9 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati.  L'attribuzione  del  relativo
punteggio viene differenziata secondo l'indice  statistico  riportato
nell'allegato «A», in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    2. E' ammesso a sostenere le prove scritte di cui  al  successivo
articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a
concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno  conseguito  un
punteggio  uguale   al   piu'   basso   risultato   utile   ai   fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'Interno
http://concorsiciv.interno.it e di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.