Art. 9 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nell'allegato «A», in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 2. E' ammesso a sostenere le prove scritte di cui al successivo articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Interno http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.