Art. 12 Frequenza all'estero Gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca possono svolgere periodi di formazione all'estero presso qualificati istituti. Tali periodi formativi, che non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato, scaturiscono: a) dal programma di studi in cui si articola il Dottorato; b) perche' consigliato dal Coordinatore o dal Collegio dei Docenti; c) perche' richiesto dallo stesso studente. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% limitatamente alla loro durata. Tale maggiorazione sara' coperta con fondi messi a disposizione dai Dipartimenti interessati. La documentazione da inoltrare al Settore II - Dottorati, Assegni di Ricerca, Borse di studio, Tirocini di ricerca dell'Universita' prima della partenza del dottorando consiste in: autorizzazione a firma del Coordinatore per periodi di frequenza all'estero inferiori a sei mesi oppure delibera del Collegio dei Docenti per periodi di frequenza all'estero superiori a sei mesi; nel caso in cui il dottorando sia borsista: delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla copertura finanziaria con l'impegno al trasferimento dei fondi; La documentazione da inoltrare successivamente al rientro in Italia del dottorando: attestazione di effettiva frequenza all'estero, a firma del Coordinatore; nel caso in cui il dottorando sia borsista: copia del mandato di trasferimento dei fondi da parte del Dipartimento interessato.