Art. 12 
 
 
                        Frequenza all'estero 
 
 
    Gli iscritti ai corsi di Dottorato di  Ricerca  possono  svolgere
periodi di formazione all'estero presso qualificati istituti. 
    Tali periodi formativi, che non possono in alcun caso superare la
meta' della durata dell'intero corso di dottorato, scaturiscono: 
      a) dal programma di studi in cui si articola il Dottorato; 
      b) perche' consigliato dal  Coordinatore  o  dal  Collegio  dei
Docenti; 
      c) perche' richiesto dallo stesso studente. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura  del  50%  limitatamente
alla loro durata. Tale maggiorazione sara' coperta con fondi messi  a
disposizione dai Dipartimenti interessati. 
    La documentazione da inoltrare al Settore II - Dottorati, Assegni
di Ricerca, Borse di studio,  Tirocini  di  ricerca  dell'Universita'
prima della partenza del dottorando consiste in: 
      autorizzazione  a  firma  del  Coordinatore  per   periodi   di
frequenza all'estero inferiori a sei mesi oppure 
      delibera del Collegio dei  Docenti  per  periodi  di  frequenza
all'estero superiori a sei mesi; 
    nel caso in cui il dottorando sia borsista: 
      delibera del Consiglio di Dipartimento relativa alla  copertura
finanziaria con l'impegno al trasferimento dei fondi; 
    La documentazione da  inoltrare  successivamente  al  rientro  in
Italia del dottorando: 
      attestazione di effettiva frequenza  all'estero,  a  firma  del
Coordinatore; 
    nel caso in cui il dottorando sia borsista: 
      copia del mandato di  trasferimento  dei  fondi  da  parte  del
Dipartimento interessato.