Art. 10 
 
 
                      Attivita' dei dottorandi 
 
 
    Ai sensi del decreto di attivazione dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando,  i  diritti  ed  i
doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti delle Scuole. 
    In ogni caso il dottorando ha diritto: 
      a) ad essere seguito da un tutore; 
      b) alla verifica  annuale  del  suo  progetto  formativo  e  di
ricerca; 
      c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o  di
grave malattia. Se la sospensione  dura  piu'  di  trenta  giorni  e'
sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine
della sospensione. 
    In ogni caso il dottorando ha il dovere: 
      a) di svolgere il programma formativo stabilito; 
      b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del
Corso e comunque di rendere noto lo  svolgimento  di  ogni  ulteriore
attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza
del Corso; 
      c) di presentare al collegio dei docenti, al  termine  di  ogni
anno,  la  relazione  sulle  attivita'  svolte  e  sullo   stato   di
avanzamento della ricerca; 
      d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo  entro  il  31
dicembre di ogni anno; 
      e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' Corsi o  ad  una
Scuola di specializzazione; 
      f) di presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che
giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati; 
      g) di versare i contributi di cui all'art. 28  del  Regolamento
d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato. 
    Il dottorando e' escluso: 
      a) in caso  di  giudizio  negativo  del  collegio  dei  docenti
espresso a fine anno  o  per  gravi  inadempienze  nell'attivita'  di
formazione; 
      b) in caso di svolgimento di  attivita'  incompatibili  con  la
frequenza del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di  lavoro
non autorizzate dal collegio dei docenti; 
      c) per assenze ingiustificate; 
      d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali. 
    L'esclusione e' deliberata dal collegio dei  docenti  e  disposta
dal Direttore della  Scuola.  L'interessato  puo'  appellarsi,  entro
quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  al   Senato
Accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta  giorni
anche  eventualmente  per  mezzo  di  una  Commissione  appositamente
costituita. 
    L'esclusione comporta la revoca  della  borsa  con  l'obbligo  di
restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno  per  cui  e'
stato  emesso  il  provvedimento.  In   ogni   caso   il   dottorando
inadempiente non sara' ammesso a  sostenere  l'esame  finale  per  il
conseguimento del titolo.