Art. 10 Attivita' dei dottorandi Ai sensi del decreto di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando, i diritti ed i doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti delle Scuole. In ogni caso il dottorando ha diritto: a) ad essere seguito da un tutore; b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di ricerca; c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o di grave malattia. Se la sospensione dura piu' di trenta giorni e' sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine della sospensione. In ogni caso il dottorando ha il dovere: a) di svolgere il programma formativo stabilito; b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del Corso e comunque di rendere noto lo svolgimento di ogni ulteriore attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza del Corso; c) di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, la relazione sulle attivita' svolte e sullo stato di avanzamento della ricerca; d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno; e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' Corsi o ad una Scuola di specializzazione; f) di presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati; g) di versare i contributi di cui all'art. 28 del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato. Il dottorando e' escluso: a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti espresso a fine anno o per gravi inadempienze nell'attivita' di formazione; b) in caso di svolgimento di attivita' incompatibili con la frequenza del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro non autorizzate dal collegio dei docenti; c) per assenze ingiustificate; d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali. L'esclusione e' deliberata dal collegio dei docenti e disposta dal Direttore della Scuola. L'interessato puo' appellarsi, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al Senato Accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni anche eventualmente per mezzo di una Commissione appositamente costituita. L'esclusione comporta la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando inadempiente non sara' ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo.