Art. 12 Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Universita' del provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando il periodo di sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.