Art. 12 
 
 
    Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data  di  pubblicazione   all'Albo   on-line   dell'Universita'   del
provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando
il  periodo  di  sospensione  dei  termini  giudiziari,  ed  entro  i
successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di  cui   sopra,
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione.