Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine   della
graduatoria di merito, fino alla concorrenza  del  numero  dei  posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di  parita'  di
merito, ai fini della graduatoria prevale il candidato  piu'  giovane
di eta', ma per l'assegnazione  delle  borse  di  studio  prevale  la
valutazione della situazione economica  determinata  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    I candidati ammessi  al  corso  decadono  qualora  non  procedano
all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro il
termine  perentorio  del  31  dicembre  2012  (non  saranno   inviate
comunicazioni personali al riguardo).  In  tal  caso  subentra  altro
candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  Lo  stesso  accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Per quanto riguarda l'ammissione di idonei  in  soprannumero,  si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2  punto  c,  dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3,  del  Regolamento  d'Ateneo  in
materia di Scuole e di Corsi di dottorato.