Art. 6 Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parita' di merito, ai fini della graduatoria prevale il candidato piu' giovane di eta', ma per l'assegnazione delle borse di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente. I candidati ammessi al corso decadono qualora non procedano all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012 (non saranno inviate comunicazioni personali al riguardo). In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 punto c, dall'art. 22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato.