Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai sensi del decreto di attivazione dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente  bando,  l'importo  delle
borse non puo' essere inferiore a quanto determinato dall'art.  1,  1
comma, lettera a)  legge  n.  3  agosto  1998  n.  315  e  successive
modificazioni. Esso  e'  aumentato  del  50  per  cento  in  caso  di
soggiorno all'estero. Per le  borse  di  studio  finanziate  da  Enti
esterni,   l'eventuale   incremento   dell'importo   conseguente   ad
attuazioni  di  disposizioni  legislative  e/o  regolamentari,  sara'
corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva  erogazione  da
parte dell'Ente finanziatore. 
    Le borse sono assegnate dalla  commissione  giudicatrice  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale  la
valutazione della situazione economica  determinata  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    Ove un vincitore borsista, rinunci in corso  d'anno  alla  borsa,
questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte
residua. Nel caso di borsa finanziata  in  base  ad  un  accordo  con
soggetti pubblici e/o  privati,  in  cui  sia  stato  specificato  un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante  dovra'  accettare  di
proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia  alla  borsa  s'intende
definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il Corso. 
    L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un  Corso  e'  di
regola compatibile con altri  redditi,  nei  limiti  stabiliti  dalla
legge. 
    Se e' ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo trattamento
e' quello previsto dalle leggi in materia. 
    La borsa e' erogata per l'intera durata del Corso.  Il  pagamento
avviene al massimo ogni bimestre. 
    Ove una o piu' borse attribuite al  Corso  non  siano  assegnate,
esse,  su  richiesta  del  Consiglio  della  Scuola,  possono  essere
utilizzate per la stessa Scuola  nel  successivo  ciclo.  L'eventuale
importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione  di
un dottorando, che non sia stata assegnata ad  altro  dottorando  non
borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla
medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare
il residuo.  In  caso  contrario  l'importo  residuo  sara'  comunque
riassegnato l'anno successivo alla stessa Scuola.