Art. 8 Borse di studio Ai sensi del decreto di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVIII ciclo - di cui al presente bando, l'importo delle borse non puo' essere inferiore a quanto determinato dall'art. 1, 1 comma, lettera a) legge n. 3 agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni. Esso e' aumentato del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero. Per le borse di studio finanziate da Enti esterni, l'eventuale incremento dell'importo conseguente ad attuazioni di disposizioni legislative e/o regolamentari, sara' corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva erogazione da parte dell'Ente finanziatore. Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente. Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d'anno alla borsa, questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un accordo con soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovra' accettare di proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s'intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il Corso. L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un Corso e' di regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla legge. Se e' ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo trattamento e' quello previsto dalle leggi in materia. La borsa e' erogata per l'intera durata del Corso. Il pagamento avviene al massimo ogni bimestre. Ove una o piu' borse attribuite al Corso non siano assegnate, esse, su richiesta del Consiglio della Scuola, possono essere utilizzate per la stessa Scuola nel successivo ciclo. L'eventuale importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione di un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro dottorando non borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare il residuo. In caso contrario l'importo residuo sara' comunque riassegnato l'anno successivo alla stessa Scuola.