Art. 14 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), procede,  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato,  alla  formazione  della  graduatoria
finale di merito. 
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4. 
    3.  A  parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di   cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191. 
    4.  La  graduatoria   finale   di   merito   e'   approvata   con
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  e
resa nota con avviso disponibile sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,
sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile  n.  55  -
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'articolo 10.