Art. 14 Graduatoria finale di merito 1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale di merito. 2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 4. 3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. La graduatoria finale di merito e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.