Art. 19 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di formazione di cui all'articolo  16,  i
finanzieri sono destinati nelle sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obbligo  di  permanenza  secondo   le
disposizioni interne del Corpo.