Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che: a) godano dei diritti civili e politici; b) alla data del 31 dicembre 2012, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1986 ed il 31 dicembre 1994, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni; c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza; d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di prevenzione; f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza; h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici uffici; i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa; m) appartengano alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 2. I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dalla procedura.