Art. 2 
 
 
       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se non appartenenti al territorio della Repubblica, che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b)  alla  data  del  31  dicembre  2012,  abbiano  compiuto  il
diciottesimo anno di eta' e  non  superato  il  ventiseiesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 31  dicembre  1986  ed  il  31
dicembre 1994, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  e,
comunque, non superiore a tre anni; 
      c) abbiano, se minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la  patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
      h) non siano stati espulsi  dalle  Forze  Armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici; 
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status,  ai  sensi  dell'articolo  636,  comma  3,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa; 
      m) appartengano alle categorie di cui all'articolo 6, comma  2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni. 
    2. I suddetti requisiti, se  non  diversamente  indicato,  devono
essere posseduti alla scadenza del termine  ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dalla procedura.