Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione va  presentata,  possibilmente  a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n.  18  -  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  entro  trenta  giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente  determinazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ยช  serie
speciale. 
    2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 
      a) idonea documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al  servizio,  che  attesti  il  possesso  del   requisito   previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera m); 
      b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione  del
foglio di congedo, per fruire dell'elevazione  del  limite  di  eta',
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b); 
      c) se minorenni alla data di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura, atto di assenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca   l'assenso   dell'altro   genitore.   Sono   esonerati   dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti,  anche  se  minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi. 
    3. La domanda deve  essere  redatta  esclusivamente  su  apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2),
e disponibile presso tutti i  Reparti  del  Corpo  nonche'  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi. 
    4. Le domande di partecipazione  alla  procedura  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui  al  comma  1.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante.  Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate  soltanto  se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine. 
    5. Non sono prese  in  considerazione  quelle  domande  che,  pur
inoltrate nei termini indicati,  dovessero  pervenire  al  Centro  di
Reclutamento oltre la data  di  inizio  delle  selezioni.  Le  stesse
verranno archiviate. 
    6. Le domande  di  partecipazione  alla  procedura  prodotte  nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune  delle
dichiarazioni  prescritte  all'articolo  4,  sono   restituite   agli
interessati,  per   essere   successivamente   regolarizzate   ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilita',
per qualsiasi motivo, di rispettare  il  predetto  termine,  comporta
l'archiviazione dell'istanza. 
    7.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,   direttamente
archiviate. 
    8. Alle incombenze di cui ai commi 5, 6 e 7 provvede il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    9. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai  sensi  del
presente articolo, sono  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  il
termine  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti  dell'allegato  1  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.