Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un  ufficiale
superiore del Corpo: 
      a)  sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della  graduatoria  finale  di  merito,  composta  da  due
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica preliminare,  composta
da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  due  ufficiali  medici,
membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due  ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici
della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,  comunque,
con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato  e  tecnico
nonche' di  personale  di  sorveglianza  individuato  dal  Centro  di
Reclutamento. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
    4. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b),  c)  e  d),
compilano,  per  ogni  candidato,  un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    5. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.