Art. 6 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico nonche' di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 4. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.