Art. 18 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa 1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma annuale ai sensi del precedentearticolo 16, comma 3, nei limiti indicati dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.