Art. 9 
 
 
Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei  titoli  di
                               merito 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio  o  della  votazione  conseguiti  nel
diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,  assegnando  i
seguenti punteggi: 
    a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria  entro  i  seguenti  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 3.600; 2° blocco: 3.600; 3°
blocco: 3.600. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli  preferenziali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli  di  merito  sara'  pubblicata  nel  sito
www.persomil.difesa.it.