Art. 15 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un  corso
di formazione del III livello, comprensivo di  eventuali  periodi  di
studio  all'estero  e  stage  presso  soggetti  pubblici  e  privati,
finalizzato  all'acquisizione   delle   competenze   necessarie   per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Al dottorando
e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso formativo  e  di
ricerca  personalizzato,  previa  accordo  con  il  Coordinatore  del
Collegio. 
    Il dottorando deve maturare nel  triennio  180  CFU,  distribuiti
come previsto dal piano  di  studi  predisposto  da  ogni  Dottorato,
compresi  obbligatoriamente  12  crediti  specifici   attestanti   la
conoscenza della lingua inglese. 
    L'iscrizione a un corso di  Dottorato  e'  incompatibile  con  la
contemporanea  iscrizione  a   corsi   di   laurea,   triennale   e/o
specialistica,  corsi  di  master  universitari  italiani,  a  scuole
universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato,  nonche'  con
l'iscrizione a corsi  di  specializzazione  organizzati  da  Istituti
privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n.  127/1997
in Italia o all'Estero. 
    All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. 
    E'   consentita   la   frequenza   congiunta   del    corso    di
specializzazione medica e del corso di Dottorato di ricerca ai  sensi
dell'art. 19 comma 1 lettera c) della legge n. 240  del  30  dicembre
2010. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso e'  ridotta
ad un minimo di due anni. Tale disposizione si applica ai laureati in
Medicina  e   Chirurgia   titolari   di   contratti   di   formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368,
che si trovano alla frequenza dell'ultimo anno. 
    Ai sensi della legge  14  gennaio  1999  n.  4,  gli  ammessi  al
Dottorato di Ricerca presso le strutture della Facolta' di Medicina e
Chirurgia, a domanda e su  conforme  parere  della  struttura  a  cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale. 
    Il dottorando non puo' avere impegni professionali o  lavorativi,
a meno che questi gli permettano comunque di garantire la presenza  e
la  partecipazione  alle  attivita'  del   Dottorato   nella   misura
richiesta. Il Collegio valuta che tutte le condizioni  di  cui  sopra
siano soddisfatte e, in  caso  negativo,  propone  la  decadenza  dal
Dottorato, con perdita e restituzione della borsa  relativa  all'anno
in corso, ove concessa. 
    Ai  dottorandi  possono  essere   attribuiti   limitati   compiti
didattici sussidiari o integrativi  (quale  seminari,  esercitazioni,
assistenza di laboratorio e  tutorato,  comunque  con  esclusione  di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che  non  devono  in
ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla  ricerca,  e
comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio. 
    La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di  formazione/stage
del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani  e
stranieri, previa autorizzazione  del  Coordinatore  del  Collegio  e
della Scuola. 
    Alla fine di ciascun anno di corso  il  dottorando  e'  tenuto  a
presentare al Collegio  una  relazione  sulle  attivita'  di  ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal Dottorato in  caso  di  giudizio
negativo del  Collegio,  in  rapporto  alla  qualita'  dei  risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita'  nello  svolgimento  della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro  che  non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione  del  Coordinatore  del
Collegio. 
    Il Collegio dispone, entro  il  30  dicembre  di  ogni  anno,  il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale. 
    E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi esclusivamente
per maternita', paternita'  e  malattia,  previa  autorizzazione  del
Collegio. I periodi di sospensione devono essere  recuperati  con  le
modalita' stabilite dal Collegio. In caso di  sospensione  di  durata
superiore a trenta giorni,  non  puo'  essere  erogata  la  borsa  di
studio.