Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    La borsa di studio  messa  a  concorso  sara'  assegnata  secondo
l'ordine di  graduatoria  concorsuale.  E'  consentito  che  l'avente
titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del  corso  di  dottorato,
rinunzi alla borsa, perdendone tuttavia la titolarita'  per  l'intera
durata del corso medesimo; in tal  caso  la  borsa  e'  assegnata  al
candidato successivo secondo l'ordine di  graduatoria,  purche'  cio'
non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di
studi, rispetto ai posti messi a concorso. 
    La predetta borsa  di  studio  verra'  erogate  esclusivamente  a
coloro che non possiedono  un  reddito  personale  complessivo  annuo
lordo superiore  a  € 16.000,00  (escluso  quello  patrimoniale).  Il
superamento del limite di reddito determina la  perdita  del  diritto
alla borsa di studio per l'anno in cui si e'  verificato  e  comporta
l'obbligo  di  restituire  le  mensilita'   eventualmente   percepite
nell'anno accademico di riferimento. 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47  al
lordo  degli  oneri   previdenziali   a   carico   del   percipiente,
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Il pagamento della borsa  di  studio  viene  effettuato  in  rate
mensili posticipate. 
    I vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  Enti  esterni
(comprese le  borse  di  cui  all'art.  1,  All.  1)  sono  tenuti  a
informarsi, all'atto  dell'accettazione  della  borsa,  su  eventuali
particolari  condizioni  previste  dalla   convenzione   con   l'Ente
finanziatore. 
    Chi abbia usufruito in passato, anche parzialmente, di una  borsa
di studio di Dottorato non puo' fruirne una seconda volta. 
    Possono, invece, fruire di borsa di studio anche coloro che  sono
al momento iscritti e/o sono stati iscritti a un corso di  dottorato,
solamente se in precedenza non ne fruivano. 
    Non possono fruire di borsa di studio i gia' Dottori di  ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano. 
    La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca
e' incompatibile con la  fruizione  di  un  contratto  di  formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.  368
e con  la  fruizione  di  un  contratto  di  apprendistato  ai  sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003. 
    Il dottorando titolare di  borsa  di  studio  puo'  in  qualsiasi
momento rinunciare  alla  borsa  stessa  e  rinunciare  al  Dottorato
oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza
decadere  dal  Dottorato  stesso:  in  questo  caso,   deve   versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia  alla  borsa  e'  comunque  da
intendere per tutta la durata residua del dottorato. 
    Il dottorando titolare  di  borsa  di  studio  che  consegue  una
valutazione negativa da parte del Collegio, anche  in  corso  d'anno,
decade immediatamente dal Dottorato, con  perdita  contestuale  della
borsa stessa. 
    Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art.  8,  deve  restituire  le  rate
della borsa di studio percepite nell'anno di  riferimento  e  versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato.