Art. 9 
 
 
                       Indennita' di mobilita' 
 
 
    Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta  un'indennita'  di
mobilita' per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in  misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile  posticipata  dei  pagamenti.  Tale  periodo,  che  non  puo'
comunque essere superiore a 18  mesi  complessivi  nel  triennio  ne'
inferiore a  30  giorni  continuativi,  deve  essere  preventivamente
autorizzato dal Coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola. 
    I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita'  di
mobilita', a carico  dei  Dipartimenti  proponente/concorrenti  o  di
soggetti terzi convenzionati. Ai dottorandi titolari  di  borsa,  ove
non  residenti  in  Italia  alla  data  d'inizio  dei  corsi  stessi,
l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore  al
50%, a carico della Scuola, dei Dipartimenti proponente/concorrenti o
di soggetti terzi convenzionati. 
    L'indennita'  di  mobilita',  ove  erogata,  non  concorre   alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente articolo 8.