Art. 5 Svolgimento della prova d'esame 1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi a sostenere la prova d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'art. 4, muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 6. 2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 3. Per lo svolgimento della prova non e' ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova.