Art. 5 
 
 
                   Svolgimento della prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi  a  sostenere  la  prova
d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo  stabiliti
ai sensi dell'art. 4, muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 6. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 
    3. Per lo svolgimento della prova non e' ammessa la consultazione
di  vocabolari,  dizionari,  testi,  ne'   l'utilizzo   di   telefoni
cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. L'inosservanza di  tali  disposizioni,  nonche'  di
ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice  per
lo svolgimento della prova,  comporta  l'immediata  esclusione  dalla
prova.