Art. 3 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto di nomina  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana iniziera' a decorrere il
termine di trenta giorni di  cui  all'art.  9  del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120 (convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236) per la presentazione  al  Rettore  di  eventuali
istanze di ricusazione del nuovo commissario, ai sensi  dell'art.  51
del codice di procedura civile. 
    Decorso detto termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
Commissione, le predette istanze  di  ricusazione  non  saranno  piu'
ammesse. 
      Macerata, 6 dicembre 2012 
 
                                                  Il rettore: Lacche'