Art. 10 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di  cui
all'art.  9  e  prima  della  relativa  correzione,  procedera'  alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno  sostenuto
entrambe le prove. L'esito della valutazione  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del  presente  decreto.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL-  Uniform
Resource  Locator)  necessari   per   raggiungere   nella   rete   la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite  a  stampa,  i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    3. Formeranno  oggetto  di  valutazione,  fermo  restando  quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere  tecnico  -  scientifico,
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi,  per  i
quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche
e complete informazioni  nelle  domande  stesse  ovvero  in  apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. 
    4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo  fino  ad
un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti: 
      a)   laurea   magistrale/specialistica    prevista    per    la
partecipazione al concorso (fino a punti 1/30): 
        1) punti 1/30, con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; 
        2) punti 0,50/30, con voto compreso tra 100 e 105/110; 
      b) titoli accademici e tecnici (fino a punti 4/30): 
        1) punti 2/30 per ogni diploma di specializzazione; 
        2) punti 2/30 per ogni master afferente alla professionalita'
richiesta per il concorso a cui si partecipa; 
        3) punti 2/30 per ogni dottorato di  ricerca  afferente  alla
professionalita' richiesta per il concorso a cui si partecipa; 
      c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione attinenti alla professione: fino a punti  2/30.  Per
quelle prodotte in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola
pubblicazione avverra' solo se e' possibile scindere  ed  individuare
l'apporto di ciascun autore; 
      d)  esperienze  professionali  documentate,   successive   alla
laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta: fino  a  punti
2/30; 
      e)  qualita'  del  servizio  prestato   nelle   Forze   Armate,
desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, che per
i militari in servizio o in congedo verra' acquisita con le modalita'
indicate al precedente art. 4, comma 10: fino a punti 1/30.