Art. 10 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui all'art. 9 e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale. 3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. 4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti: a) laurea magistrale/specialistica prevista per la partecipazione al concorso (fino a punti 1/30): 1) punti 1/30, con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; 2) punti 0,50/30, con voto compreso tra 100 e 105/110; b) titoli accademici e tecnici (fino a punti 4/30): 1) punti 2/30 per ogni diploma di specializzazione; 2) punti 2/30 per ogni master afferente alla professionalita' richiesta per il concorso a cui si partecipa; 3) punti 2/30 per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' richiesta per il concorso a cui si partecipa; c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione: fino a punti 2/30. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo se e' possibile scindere ed individuare l'apporto di ciascun autore; d) esperienze professionali documentate, successive alla laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta: fino a punti 2/30; e) qualita' del servizio prestato nelle Forze Armate, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, che per i militari in servizio o in congedo verra' acquisita con le modalita' indicate al precedente art. 4, comma 10: fino a punti 1/30.