Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di febbraio 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre, in originale o in copia conforme, la seguente documentazione necessaria sia per le prove di efficienza fisica sia per gli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 12: a) il certificato di idoneita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta la non ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale. b) referto originale rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'effettuazione in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione per le prove di efficienza fisica, dei sottoelencati esami: 1) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 2) test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) referto rilasciato, in data non anteriore ad un mese da quella di presentazione per le prove di efficienza fisica, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per l'AD di sottoporre a drug test i vincitori di concorso; d) certificato (conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto), rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. e) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile); f) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime (se di sesso femminile). I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, al test di gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato. Infatti, l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e pertanto la stessa, senza sostenere le predette prove, sara' avviata alla commissione per gli accertamenti sanitari, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) che disporra' quanto previsto al successivo art. 12, comma 4, anche per il recupero della prova di efficienza fisica, di concerto con la preposta commissione. Inoltre tutti i candidati, qualora ne siano gia' in possesso, potranno presentare l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione); Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione dei sopra elencati certificati, con l'eccezione dell'esame radiografico, comportera' la non ammissione agli accertamenti sanitari. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2 minuti senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6 minuti) - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 110 centimetri, in non piu' di tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50 secondi, in non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2 minuti senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7 minuti) - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 100 centimetri, in non piu' di tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60 secondi, in non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato D. Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) provvedera' a: a) verificare la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) avviare senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza e' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 4., del successivo art. 12; c) sottoporre i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; d) attribuire ai concorrenti che hanno superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato D. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.