Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte  saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora  idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale. 
    2. Le prove di efficienza fisica,  gli  accertamenti  sanitari  e
quello  attitudinale  avranno  luogo,  presumibilmente  nel  mese  di
febbraio 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno
resi noti con avviso pubblicato sul portale dei concorsi  di  cui  al
precedente art. 5, comma 2,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    I concorrenti,  nel  periodo  di  permanenza  presso  il  Centro,
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma e  fruiranno,  compatibilmente  con  le  potenzialita'  dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il  predetto  Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre, in originale o in copia
conforme, la seguente documentazione necessaria sia per le  prove  di
efficienza fisica  sia  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
successivo art. 12: 
      a) il certificato di idoneita' sportiva agonistica di  tipo  B,
in corso di  validita'  (non  antecedente  ad  un  anno  all'atto  di
presentazione alle prove di efficienza fisica), rilasciato da  medici
appartenenti alla Federazione medico -  sportiva  italiana  ovvero  a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti la  professione  di
medico  specializzato   in   medicina   dello   sport.   La   mancata
presentazione del certificato comporta la non ammissione  alle  prove
di efficienza fisica. I concorrenti  in  servizio  militare  potranno
produrre, in sostituzione del predetto certificato, la  dichiarazione
rilasciata dal Dirigente  del  Servizio  Sanitario  del  Reparto/Ente
presso  cui  prestano  servizio,  da   cui   risulti   l'assenza   di
controindicazioni  allo  svolgimento  delle   prove   di   efficienza
operativa previste per detto personale. 
      b) referto originale  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale attestante l'effettuazione in data non  anteriore
ai tre mesi da quella di presentazione per  le  prove  di  efficienza
fisica, dei sottoelencati esami: 
        1) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV; 
        2) test per l'accertamento della  positivita'  per  anticorpi
per HIV; 
      c) referto rilasciato, in data non  anteriore  ad  un  mese  da
quella di presentazione per le prove di  efficienza  fisica,  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta
impregiudicata la facolta' per l'AD  di  sottoporre  a  drug  test  i
vincitori di concorso; 
      d) certificato (conforme al modello riportato nell'allegato  E,
che costituisce parte integrante del  presente  decreto),  rilasciato
dal proprio medico di  fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione. 
      e) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre  mesi  precedenti  la
data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile); 
      f) referto attestante l'esito del test di gravidanza,  mediante
analisi su sangue o urine, effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale entro i cinque giorni  lavorativi  precedenti  la
data di presentazione alle prove medesime (se di sesso femminile). 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  dell'effettuazione   in   piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica, al test di gravidanza per
escludere la sussistenza di detto stato. Infatti,  l'accertato  stato
di gravidanza impedira' alla concorrente di  essere  sottoposta  alle
prove di efficienza fisica e pertanto la stessa, senza  sostenere  le
predette prove, sara' avviata alla commissione per  gli  accertamenti
sanitari, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) che disporra' quanto
previsto al successivo art. 12, comma 4, anche per il recupero  della
prova di efficienza fisica, di concerto con la preposta commissione. 
    Inoltre tutti i candidati, qualora ne  siano  gia'  in  possesso,
potranno  presentare  l'esame  radiografico   del   torace   in   due
proiezioni, con relativo referto (solo se esiste  dubbio  diagnostico
da  parte  della  commissione  medica  l'esame  radiografico   verra'
effettuato presso il Centro di Selezione); 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    La mancata presentazione  dei  sopra  elencati  certificati,  con
l'eccezione dell'esame radiografico, comportera'  la  non  ammissione
agli accertamenti sanitari. 
    4. Le prove di efficienza fisica,  per  i  concorrenti  di  sesso
maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza,  dei  seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: 
      a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite  2  minuti
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; 
      b) corsa piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  6  minuti)  -
esercizio obbligatorio; 
      c) salto in alto (minimo 110 centimetri, in  non  piu'  di  tre
tentativi) - esercizio facoltativo; 
      d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo  50  secondi,  in
non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 
    5. Le prove di efficienza fisica,  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei  seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: 
      a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo  limite  2  minuti
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; 
      b) corsa piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  7  minuti)  -
esercizio obbligatorio; 
      c) salto in alto (minimo 100 centimetri, in  non  piu'  di  tre
tentativi) - esercizio facoltativo; 
      d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo  60  secondi,  in
non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo. 
    6. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  D  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' il  giudizio
di  inidoneita',  quindi  la   mancata   ammissione   ai   successivi
accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
il giudizio di idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i  concorrenti  potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al  fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato  allegato
D. 
    Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa  le  modalita'
di svolgimento delle prove e i comportamenti che  dovranno  tenere  i
concorrenti, a pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di  esiti  di
precedente  infortunio   o   di   infortunio   verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    7. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) provvedera' a: 
      a) verificare la validita' delle  certificazioni  prodotte  dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; 
      b) avviare senza indugio alla competente  commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  e'  risultato  positivo   ai   fini   dell'adozione   del
provvedimento di cui al comma 4., del successivo art. 12; 
      c)  sottoporre  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori   e
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      d) attribuire ai concorrenti che hanno superato uno o  entrambi
gli esercizi facoltativi il  punteggio  corrispondente  indicato  nel
gia' citato allegato D. Tale punteggio, che in ogni caso  non  potra'
superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato  seduta  stante
ai concorrenti e concorrera' alla  formazione  della  graduatoria  di
merito di cui al successivo art. 15.