Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.