Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione Generale  per  il  Personale  Militare
provvedera' a chiedere alle Amministrazioni  Pubbliche  e  agli  Enti
competenti la conferma  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.  Il  certificato  del  casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la mancata veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.