Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso   dei   requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti  dalla  nomina  ad
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina.