Art. 18 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo la nomina.