Art. 19 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 6, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.