Art. 19 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a  carico
dei concorrenti. 
    2. I concorrenti,  se  militari  in  servizio,  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, fino ad un massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di  cui  al  precedente  art.  6,  nonche'  quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno  e  per
il rientro nella sede di servizio, per i  quali  non  sara',  dunque,
rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta  licenza,
cumulabile  con  la  licenza  ordinaria,   potra'   essere   concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente non sostiene gli accertamenti  e  le  prove  d'esame  per
motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria  sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.