Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti  di  entrambi  i  sessi  che,  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  delle  domande  indicato  nel
successivo art. 3, comma 1: 
      a) non hanno superato il giorno del compimento del: 
        1) 40°  anno  di  eta',  se  Ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare  che
hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali  inferiori  delle
Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma  prefissata  dell'
Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di  servizio  o  se
Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi  dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        3) 32° anno  di  eta',  se  non  appartenenti  alle  predette
categorie; 
      b) sono cittadini italiani; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero  ammessi  a  prestare  servizio  civile
sostitutivo, a  meno  che  hanno  presentato  apposita  dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio Nazionale per  il  Servizio  Civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione  dovra'  essere
allegato  in  copia  digitale  alla  domanda  di  partecipazione   al
concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j)  sono   in   possesso   di   una   delle   seguenti   lauree
magistrali/specialistiche: 
        1)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  degli   Ingegneri
dell'Esercito: quelle  indicate  nel  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a). I concorrenti che partecipano per i posti per laureati in
ingegneria civile/edile devono essere in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio    della    professione    relativa     alla     laurea
magistrale/specialistica posseduta; 
        2) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito:
quelle indicate nel precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b).  Tali
concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della  professione  relativa  alla  laurea   magistrale/specialistica
posseduta; 
        3)  per  il  concorso  relativo  al  Corpo  di  Commissariato
dell'Esercito, quella  indicata  nel  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c). 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali/specialistiche,     come     previsto     dal      decreto
interministeriale  9  luglio  2009  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
    Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi  di  laurea
equipollenti secondo  il  precedente  ordinamento.  Allo  scopo,  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza. 
    La partecipazione ai concorsi  di  coloro  che  hanno  conseguito
all'estero  il  titolo  di  studio  prescritto  e'   subordinata   al
riconoscimento    da    parte    del    Ministero    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca dell'equipollenza del titolo  stesso
ad uno di quelli precedentemente indicati. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed  attitudinale  al
servizio incondizionato quali Ufficiali in  servizio  permanente  nei
ruoli  normali  dell'Esercito,  da  accertarsi   con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 12 e 13; 
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei requisiti di moralita'  e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi  nella  magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui  al  precedente  comma  1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a)  del
presente articolo e quelli di cui  al  precedente  comma  2  dovranno
essere mantenuti fino alla data di nomina ad  ufficiale  in  servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.