Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 prevede: a) un'eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale, nonche' una prova pratica solo nel concorso per il Corpo Sanitario per i concorrenti in possesso della lauree magistrali/specialistiche in medicina e chirurgia e medicina veterinaria; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 585 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dai concorsi.