Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1 prevede: 
      a) un'eventuale prova di preselezione; 
      b) due prove scritte; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale, nonche' una prova pratica solo nel concorso per
il Corpo  Sanitario  per  i  concorrenti  in  possesso  della  lauree
magistrali/specialistiche  in  medicina  e   chirurgia   e   medicina
veterinaria; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 maggio 2010, n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile per i quali  la  positivita'  del  test  di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 585 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  -  all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso  al  quale
partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in
tutti gli accertamenti previsti  nel  precedente  comma  1.  In  caso
contrario saranno esclusi dai concorsi.