Art. 18 
 
 
                     Visita medica di controllo 
 
 
    1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del  tirocinio,  dopo
aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui  all'art.
17, comma 3, lettera  a),  sono  sottoposti  alla  visita  medica  di
controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art.  6,  comma
1, lettera e). 
    2. Prima della visita medica di  controllo,  la  sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per  lo  svolgimento
degli accertamenti. 
    3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre   l'esecuzione   di   tutti   gli   accertamenti   ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare. 
    4. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale  di  cui
all'art. 19, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    5. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.