Art. 18 Visita medica di controllo 1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui all'art. 17, comma 3, lettera a), sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e). 2. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti. 3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente ospedale militare. 4. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 5. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.