Art. 20 Valutazione al termine del tirocinio 1. Nei confronti dei candidati idonei all'accertamento di cui all'art. 19, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto. 2. A tal fine, la sottocommissione: a) prima dell'inizio del tirocinio, fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso; b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero periodo di frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla resistenza fisica, al comportamento tenuto ed alla idoneita' ad affrontare l'iter formativo quinquennale dell'accademia. 3. I candidati nei cui confronti e' espresso un giudizio di idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le prove orali, con le modalita' di cui all'art. 21, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.