Art. 12 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Per ciascuna immissione le commissioni di  cui  al  precedente
articolo 8, comma 1, lettera a) redigono  le  graduatorie  di  merito
sulla base della somma dei punteggi ottenuti  dai  concorrenti  nella
prova di selezione culturale e nella valutazione dei titoli.  Per  la
Marina Militare sono redatte due distinte graduatorie di merito,  una
per il CEMM e una per le  CP,  in  base  alle  domande  prodotte  dai
concorrenti. 
    2. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie  di
merito,  devono  tenere  conto  di  quanto  previsto  dal  precedente
articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso. 
    3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza  ai  concorrenti
in possesso dei  titoli  preferenziali  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni e integrazioni. Tali  titoli  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione.  In  caso
di ulteriore parita'  e'  data  la  precedenza  al  concorrente  piu'
giovane d'eta'. 
    4.  Le  graduatorie  di  merito  sono   approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM. La graduatoria  di  merito  relativa
alla Marina  Militare  e'  approvata  con  decreto  interdirigenziale
emanato dalla DGPM di concerto con  il  Comando  Generale  del  Corpo
delle Capitanerie di Porto. 
    5. Le suddette graduatorie saranno rese note  nell'area  pubblica
della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi  e
verranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile
nel sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale.
Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.